Il consiglio d’istituto (CdI) è l’organo collegiale (D.P.R. 416/1974) formato dalle varie componenti interne alla scuola e si occupa della gestione e dell’amministrazione trasparente degli istituti scolastici pubblici e parificati statali italiani. Tale organo elabora e adotta atti di carattere generale che attengono all’impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli enti pubblici e privati. In esso sono presenti: rappresentanti degli studenti, rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti del personale ATA. Il dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto il presidente viene eletto tra i rappresentanti dei genitori.
Ogni rappresentanza viene eletta all’interno della sua componente mediante consultazioni elettoraliregolarmente effettuate all’interno dell’Istituto. Il mandato è triennale per i membri docenti, ATA e genitori, annuale per gli studenti. La presidenza del consiglio d’istituto spetta ad un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio con votazione segreta. Il consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione una giunta esecutiva, presieduta dal Dirigente scolastico. Essa ha di norma il compito di preparare i lavori del consiglio e di curare la corretta esecuzione delle delibere del consiglio stesso. Pur tuttavia nulla vieta al consiglio di istituto di integrare o prendere iniziative autonome rispetto alle indicazioni della giunta, che peraltro non ha potere deliberante su alcuna materia. Ai componenti dell’organismo non spetta alcun compenso a nessun titolo.
Il consiglio d’istituto ha potere decisionale su:
- il programma annuale e il conto consuntivo
- l’adozione del POF (Piano dell’Offerta Formativa)
- l’acquisto e il rinnovo di attrezzature scolastiche
- l’adattamento dell’orario scolastico
- la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei viaggi di istruzione
- i criteri generali di formazione delle classi
Mansioni, poteri e composizione del Consiglio di Istituto sono stabiliti dal Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 che sostituisce tutti i precedenti provvedimenti in materia (compreso il DPR n. 416 1974).