L’O.M. n. 11 del 16/05/2020, recante disposizioni per la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, ha previsto, all’art. 2, comma 2) che il Collegio dei Docenti possa integrare i criteri di valutazione già in vigore, in considerazione del diverso assetto di verifica e valutazione imposto dalle condizioni di emergenza in cui si è svolta la didattica nel secondo quadrimestre.
In tal modo il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene formalmente integrato pro tempore, fino al perdurare di condizioni di contesto che rendano necessario lo svolgimento delle lezioni integralmente o in parte in modalità di “Didattica a Distanza”.
Il Collegio dei Docenti del nostro Istituto, riunito in data 27/05/2020, ha deliberato, con larghissima maggioranza (il 98% dei votanti), le seguenti integrazioni ai criteri di valutazione già in vigore:
La valutazione finale per l’a.s. 2019/20, espressa per ciascuna disciplina con un voto in scala decimale, sarà il risultato dell’armonizzazione della valutazione conseguita nelle prove di accertamento degli apprendimenti, espressi in conoscenze, abilità e competenze, con una valutazione complessiva delle competenze trasversali dimostrate dagli studenti durante l’attività didattica condotta a distanza.
Nella valutazione finale il voto espresso sulle competenze trasversali peserà un 50% rispetto al voto conseguito nell’accertamento degli apprendimenti. Tale armonizzazione, che non può comunque essere intesa come un’arida media numerica, essendo soggetta, in quanto valutazione complessiva del profilo degli studenti, ad arrotondamenti in eccesso o in difetto in base al giudizio del Consiglio di Classe, terrà conto anche della progressione nell’apprendimento. Saranno tenute in opportuna considerazione particolari documentate situazioni di contesto che possano aver condizionato nell’emergenza la serenità del percorso di apprendimento. |
La valutazione delle competenze trasversali di disciplina avverrà sulla base della seguente rubrica di valutazione:
Il raggiungimento di una valutazione sufficiente è fissato per questa rubrica al 60% del punteggio totale.
La valutazione del comportamento
Le modalità di Didattica a Distanza hanno reso necessario anche modificare i criteri di valutazione del comportamento, sulla base delle competenze di cittadinanza attinenti al lavoro su e con strumenti digitali.
I Consigli di Classe utilizzeranno la seguente rubrica di valutazione, con soglia minima al 60% del punteggio:
Ammissione all’anno successivo e Piano di Apprendimento Individualizzato
L’O.M. in oggetto ha previsto che “Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale (pagella).
“Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato […], in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (valutazione di comportamento insufficiente).
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative […] al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 5.
Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.
Criteri per l’attribuzione del credito
Anche i criteri per l’attribuzione del credito sono stati modificati in coerenza con la mutata situazione come segue:
SCHEDA CREDITO CLASSI SECONDE QUADRIENNALE E TERZE