19 Marzo 2024

Accesso agli atti

Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:

 

  1. Legge 241/1990 e s.m.i.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
  2. DPR 184/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.
  3. Decreto Direttoriale n. 37 del 13 Dicembre 2012 dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, “Provvedimento per la determinazione dei costi correlati al rilascio delle copie della documentazione richiesta a seguito di formale procedura di accesso agli atti”.

Cos’è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare

L’accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Cosa si può chiedere

È possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti.
I documenti possono essere interni o non, relativi a uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata.

Cosa non si può chiedere

Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:

  • i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60) del D.lgs. 196/2003;
  • i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;
  • i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi;
  • i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
  • i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dall’Amministrazione.

Modalità di accesso ai documenti amministrativi

Per l’Accesso agli atti è necessario presentare formale richiesta utilizzando la modulistica allegata. La richiesta, sottoscritta dall’interessato può essere:

  • consegnata personalmente al Protocollo Generale dell’Istituto;
  • inviata attraverso il servizio postale indirizzato a IIS SAVOIA BENINCASA, Via Marini, 35 – ANCONA indicando nella busta la seguente dicitura “Richiesta Accesso Atti Amministrativi”;
  • inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata: anis01200g@pec.istruzione.it. La richiesta deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le richieste contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza la documentazione per la quale si richiede l’accesso o di valutare l’interesse che fonda l’esercizio di tale diritto.

Quanto tempo ci vuole per l’evasione della richiesta di accesso

Nel caso di richiesta di visione, la richiesta viene soddisfatta previo appuntamento nei tempi indicati nel provvedimento di accoglimento dell’istanza, senza particolari formalità salvo il rimborso dei diritti di ricerca.
Nel caso di accesso con richiesta di copie in carta semplice o copie conformi all’originale, il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data del provvedimento di accoglimento dell’istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.
Il costo di riproduzione e di ricerca per il rilascio della documentazione è stabilito secondo il seguente schema:

Tariffe del Diritto di Ricerca:

Documenti recenti (max 1 anno dall’emanazione)

€ 2,00

Il costo del diritto di ricerca viene applicato per ogni pratica oggetto di richiesta l’accesso.

Costi di Riproduzione di atti e documenti:
Fino ad un numero massimo di 5 copie, il rilascio è gratuito. Il costo per ogni copia successiva è fissato nella seguente misura:

Formato Costo per ogni foglio
Formato A4 € 0,15
Formato A4 fronte/retro € 0,20
Formato A3 € 0,20
Formato A3 fronte/retro € 0,25

La consegna dei documenti è subordinata alla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l’interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l’accesso.

Cosa si deve fare in caso di rigetto della richiesta di accesso

Contro i provvedimenti che negano il diritto di accesso o in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta, nonché in caso di differimento dell’esercizio di accesso, è possibile fare ricorso secondo le forme ordinarie d’impugnativa.

Istituto di Istruzione Superiore Savoia Benincasa C.M.: ANIS01200G C.F.: 93122280428 Codice Univoco Ufficio: UF434M